Vista l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n.1169/2011, 

siamo pronti con i nostri prodotti, a questo sostanziale cambiamento.

 

In breve alcune novità del regolamento:

  • leggibilità delle informazioni obbligatorie: al fine di migliorare la leggibilità delle informazioni fornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 – minimo 0,9 mm);
  • soggetto responsabile: viene individuato l’operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione;
  • etichetta nutrizionale: obbligatoria dal 13 dicembre 2016, ma può essere anticipata volontariamente. La dichiarazione obbligatoria riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale (parte anteriore dell’imballaggio) mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato possono essere dichiarati volontariamente;
  • modalità di indicazione degli allergeni: qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo;
  • nanomateriali : la lista dei nanomateriali impiegati va inserita fra gli ingredienti;
  • prodotti alimentari non preimballati: anche per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici;
  • indicazione di origine: obbligatoria, da aprile 2016, per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili;
  • acquisti online: qualora il prodotto alimentare sia venduto a distanza, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto;
  • oli e grassi utilizzati: l’indicazione “oli vegetali” o “grassi vegetali” viene superata in quanto tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;

 

Inoltre, le informazioni volontarie (ad es. slogan o affermazioni) non devono essere presentate in maniera tale da influire sulla presentazione delle informazioni obbligatorie. 

Opuscolo pubblicato dalla Camera di Commercio di Torino, con notizie inerenti a tale regolamento UE 1169/2011 del parlamento europeo e del consiglio

 

VEDI I NOSTRI SISTEMI DI ETICHETTATURA